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Buongiorno

la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017 potrà essere effettuata entro il termine del 6 aprile 2018 (in luogo del termine ordinario del 28 febbraio 2018). Entro tale data potranno anche essere integrate, senza sanzioni, le comunicazioni relative al primo semestre 2017.

Con l’adozione del Provvedimento n. 29190 dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio viene fissato il giorno entro il quale comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017, dopo che l’Amministrazione finanziaria ne aveva annunciato la proroga con comunicato stampa del 19 gennaio 2018 al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che avrebbe fissato le nuove specifiche tecniche della comunicazione.

Le modifiche ufficializzate riguardano il solo anno d’imposta 2017, mentre, per l’anno d’imposta 2018, si ricorda che è stato consentito l’invio anche semestrale dei dati e differito il termine relativo al primo semestre/secondo trimestre al 1° ottobre 2018. Con la legge di Bilancio 2018 infatti il legislatore era nuovamente intervenuto sulla tempistica dell’adempimento, stabilendo che il termine della comunicazione relativa al primo semestre del 2018, per chi si volesse avvalere della facoltà di trasmissione su base semestrale, nonché della comunicazione relativa al secondo trimestre del 2018, per coloro che non si volessero avvalere di tale facoltà, è differito dal 17 settembre 2018 al 1° ottobre 2018 (in quanto il 30 settembre 2018 cade di domenica).

Termini di trasmissione dei dati delle fatture per il 2018

Trimestre

Termine in caso di periodicità trimestrale

Termine in caso di periodicità semestrale

1° trimestre

31 maggio 2018

1° ottobre 2018

2° trimestre

1° ottobre 2018

3° trimestre

30 novembre 2018

28 febbraio 2019

4° trimestre

28 febbraio 2019

Infine, la comunicazione verrà soppressa a decorrere dall’anno 2019, con l’introduzione degli obblighi generalizzati di fatturazione elettronica.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate aggiorna le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute; in base alle nuove istruzioni l’invio dei dati, in forma analitica, viene limitato esclusivamente:

  • al numero di partita IVA delle controparti (o, in assenza della partita IVA, al codice fiscale);
  • alla data e al numero della fattura (bolletta doganale o nota di variazione);
  • alla base imponibile IVA, all’aliquota e all’imposta;
  • alla tipologia dell’operazione (qualora l’imposta non sia indicata in fattura).

Di fatto quindi, non vengono richiesti, sia per i clienti che per i fornitori, gli Altri Dati Identificativi, ovvero:

  1. Denominazione o nome & cognome;
  2. Indirizzo, Comune, Nazione della sede.

I professionisti dello studio rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Lo Studio

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