TAX MEMORANDUM 2/2018
Oggetto: bonus investimenti pubblicitari
Il bonus pubblicità è un’agevolazione fiscale, nella forma del credito d’imposta, introdotta dalla Manovra correttiva 2017 (Legge 21 giugno 2017 n. 96, art. 57 bis), e parzialmente rivista dal Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 (Legge 4 dicembre 2017 n. 172), per sostenere gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali (quotidiani e periodici, anche online) e sulle emittenti radiotelevisive locali, analogiche o digitali.
I soggetti interessati
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa (società o imprenditori individuali) o di lavoro autonomo (professionisti ed artisti) e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’uno per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Investimenti pubblicitari agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Ambito temporale
Il bonus viene riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018; tuttavia, il bonus viene riconosciuto anche per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, ma limitatamente alla pubblicità su stampa quotidiana e periodica, anche online.
Calcolo del beneficio fiscale spettante
Il bonus è riconosciuto con un approccio incrementale. Per poter beneficiare del bonus il valore degli investimenti deve superare almeno dell’uno per cento il valore degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno precedente.
Pertanto:
per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, il bonus sarà riconosciuto esclusivamente se il loro valore supera almeno dell’uno per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (24 giugno 2016 – 31 dicembre 2016);
per gli investimenti pubblicitari effettuati a partire dal 2018 il bonus compete se l’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti in ciascun periodo di imposta supera almeno dell’uno per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione sostenuti nel periodo di imposta precedente (per l’anno 2018 il confronto dovrà essere eseguito sul 2017).
Inoltre, l’incremento deve essere calcolato sugli investimenti di ognuno dei due media (stampa ed emittenti radio-televisive) separatamente, prendendo in considerazione gli analoghi media, ossia la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra. Sono quindi previsti due bonus pubblicità distinti: uno per gli investimenti incrementali sui giornali e uno per quelli sulle emittenti radio-televisive. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa e televisione), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti due diversi di crediti d’imposta.
Ammontare del credito d’imposta
Il credito di imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese (PMI) e start up innovative.
L’incentivo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e dovrà essere richiesto mediante un’apposita istanza la cui presentazione è ipotizzata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.
Per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, di cui:
50 milioni per gli investimenti sulla stampa: 20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e 30 per quelli da effettuare nel 2018;
12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.
Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro richiederà, ai fini della relativa liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, e quindi il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Infine, l’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
La presente circolare ha lo scopo di fornire alcune indicazioni di carattere generale sulle principali novità in materia societaria – tributaria – amministrativa e contabile.
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